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RUE - Quadro Normativo

Art.92 Processo edilizio

1. Fasi. Ai fini del presente Regolamento il processo edilizio, che può esplicarsi con intervento edilizio diretto o previo Piano urbanistico attuativo, si compone delle fasi di progettazione, presentazione e acquisizione del titolo abilitativo (capo 1), di esecuzione dell'opera, di certificazione della conformità edilizia e agibilità (capo 2). Gli aspetti contributivi correlati al processo edilizio sono oggetto del capo 3 del presente Titolo.
2. Norma generale di rinvio. La disciplina del presente Titolo 3 può subire modifiche e aggiornamenti in funzione del quadro normativo nazionale e regionale in materia urbanistico - edilizia. Viene pertanto disposto, in linea con quanto previsto dall’art. 19 della Lr 24/2017, un rimando generalizzato alla disciplina recata in norme sovraordinate, qualora diverse dal presente regolamento, e ad eventuali specificazioni ed integrazioni contenute delle DTO di cui all’articolo 81.
3. Procedure e documentazione. Le procedure e la documentazione per la presentazione dei titoli abilitativi sono disciplinate da legge regionale e dagli Atti regionali di coordinamento tecnico.


Art.93 Titoli abilitativi

1. Caratteri generali. Tutti gli interventi di trasformazione fisica o funzionale del territorio e degli immobili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 97, sono soggetti a titolo abilitativo. I titoli abilitativi sono: la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), la Procedura abilitativa semplificata (Pas) e il permesso di costruire (P. di C.).


Art.94 Interventi soggetti a Scia

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)


Art.95 Interventi soggetti a permesso di costruire

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)


Art.96 Interventi e titoli abilitativi in deroga

1. Deroghe. Per alcuni particolari interventi il titolo abilitativo può essere rilasciato/presentato in deroga agli strumenti urbanistici
a) nei casi previsti dall’articolo 14 del Dpr 380/01; (Vedi)
b) quando previsto da specifiche leggi (quali, ad esempio, la Legge 13/1989 e la Legge 122/1989); (Vedi)
c) per ragioni d'allineamento stradale (in deroga ai requisiti di distanza).
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, è approvata con deliberazione del Consiglio comunale per il punto a) e con provvedimento dirigenziale per i punti b) e c), previa istruttoria tecnica e acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni obbligatorie, nonché della valutazione da parte della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio qualora dovuto.
Nel caso di interventi soggetti a Scia la deroga deve essere acquisita prima del deposito della stessa.
2. Parcheggi pertinenziali: condizioni di deroga. Con richiesta all'Amministrazione comunale da formularsi ai sensi dell'art. 9 della Legge 122/1989, nel territorio urbano è consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali privati (PE) nel sottosuolo o al piano terra di edifici esistenti, anche in deroga alle norme urbanistico-edilizie, fatta salva la condizione di pertinenzialità delle autorimesse ad unità immobiliari principali aventi qualsiasi destinazione d'uso. La proprietà dei parcheggi privati di cui al comma 1, art. 9, della legge 122/1989 e s. m. e i., può essere trasferita purché con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. L'eventuale deroga deve concedersi a condizione che la realizzazione dei parcheggi non confligga con prevalenti interessi pubblici, quali la tutela dell'ambiente, del verde, dei beni storici e archeologici, del paesaggio, della sicurezza del traffico e della buona viabilità, della falda acquifera. A tale fine, apposita Conferenza dei servizi valuta le richieste sulla base dei criteri, indirizzi e requisiti di cui al successivo comma 3. Tale deroga non è richiedibile per la realizzazione di parcheggi (PE) di cui all'art. 115.
3. Parcheggi pertinenziali: criteri di valutazione.
3.1 Tutela dell'ambiente.Verifica del miglioramento ambientale costituito dalla realizzazione in oggetto (diminuita presenza di auto in sosta su strada e riduzione del traffico derivante dalla ricerca di parcheggio). Per quanto riguarda la valutazione d'impatto acustico di cui alla Legge 447/1995, può essere presentata la documentazione semplificata di cui alla Scheda tecnica di dettaglio dE6.1 (dichiarazione del tecnico abilitato in sostituzione della DO.IM.A). L'individuazione di un'area definita "da acquisire" nella tavola del Psc "Strategie per la qualità - Attrezzature e spazi collettivi", non è di per sé ostativa alla realizzazione di parcheggi pertinenziali, a condizione che l'area non sia inserita nel vigente Poc ai fini della sua acquisizione e/o attuazione.
3.2 Tutela del verde. Le eventuali alberature esistenti dovranno essere valutate in relazione al loro pregio e salvaguardate nei limiti del possibile. Le alberature di grande rilevanza dovranno comunque essere salvaguardate secondo quanto previsto dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato. Per le aree sovrastanti i parcheggi, quando sistemate a verde, devono essere scelte essenze (latifoglie), arbusti e piante tappezzanti atti a esercitare una azione di captazione delle polveri e di regolazione delle quantità di ossigeno e di anidride carbonica attraverso il processo foto sintetico. Vanno inoltre evitate le estese superfici a prato (tappeto erboso) che richiedono una costosa e continua manutenzione. Per una buona consistenza del terreno vegetante va previsto uno strato non inferiore a 60 cm compresa la porzione drenante per le aree con cespugli e piante tappezzanti, mentre per le parti alberate devono essere predisposte aree di contenimento di maggiore profondità, sufficienti per uno sviluppo radicale armonico durante la crescita. Le zone verdi devono essere provviste di un impianto di irrigazione automatizzato o a bocchette.
3.3 Tutela dei beni storici e paesaggistici. In caso di edifici di interesse storico-architettonico e documentale l'inserimento dell'autorimessa deve tutelare gli elementi di particolare pregio anche tramite idonee soluzioni tecnologiche. Particolare attenzione deve essere posta nella valutazione di progetti interferenti con i giardini, gli orti e le corti storiche come individuati dalla carta "La Città storica. Ambiti e materiali" del Rue.
3.4 Tutela della sicurezza del traffico e della buona viabilità. La deroga non è concessa qualora la realizzazione, anche solo nella sua fase di cantiere, comporti gravi intralci al traffico veicolare, pedonale e alla buona viabilità. I lavori di scavo e costruzione devono comunque essere previsti e realizzati in modo da contenere al minimo gli inconvenienti.
3.5 Tutela della falda acquifera. La deroga deve comunque garantire una superficie permeabile pari al 20% del lotto ed è condizionata in ogni caso dalla piantumazione sul restante 80% di alberi di alto fusto e dalla messa in atto di un efficace sistema sostitutivo di immissione delle acque in falda ed è subordinata, in ogni caso, alla piantumazione di alberi di alto fusto sulla parte restante e alla messa in atto di un efficace sistema sostitutivo di immissione delle acque in falda. Requisiti di pertinenzialità.
Considerati i contenuti della pianificazione di Settore in rapporto con quelli del Psc, i requisiti di pertinenzialità sono ottemperati ai fini urbanistico-edilizi quando:
a) l'unità immobiliare principale è sita all'interno degli Ambiti storici, come definiti dal Psc, e l'autorimessa è sita nel territorio comunale;
b) l'unità immobiliare è sita all'esterno di Ambiti storici e l'autorimessa è sita all'esterno di Ambiti storici (non è ammissibile quindi il legame pertinenziale con autorimessa sita negli Ambiti storici);
c) il parcheggio pertinenziale è definito nel limite di 1 posto auto ogni 25 mq di superficie utile dell'unità immobiliare principale;
d) il parcheggio pertinenziale sia affittato a persona fisica residente o altro soggetto avente sede in unità immobiliare principale con le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a), b), c) e ciò solo ed esclusivamente qualora siano decorsi sei mesi dalla data di fine lavori e non si sia potuta realizzare la cessione dell'autorimessa a soggetto proprietario di immobile principale. Il vincolo di pertinenzialità può risultare da:
- indicazione negli elaborati di progetto, individuando precisamente i singoli parcheggi e le unità immobiliari principali (abitazioni, uffici, ecc.) anche con gli estremi catastali;
- atto unilaterale d'obbligo debitamente registrato con il quale il richiedente il titolo abilitativo si impegna a costituire entro il termine di fine lavori il rapporto di pertinenzialità nel rispetto dei criteri di applicazione dati dall'Amministrazione


Art.97 Interventi non soggetti a titolo abilitativo

1. Interventi esclusi. Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 7 legge regionale 15/2013. Inoltre non sono soggette a titolo abilitativo:

  • le opere oggetto di ordinanza sindacale contingibile e urgente;
  • le opere oggetto di ordinanza sindacale di eliminazione di inconvenienti igienici;
  • le opere realizzate per il ricovero gatti all'interno delle "oasi feline" di cui alla Lr 41/1994;
  • le opere connesse alla realizzazione di passi carrai su suolo pubblico;
  • gli interventi per la demolizione delle sole opere abusive; qualora il ripristino non consista nella sola demolizione, bensì nella realizzazione di ulteriori opere edilizie, è necessario presentare il titolo abilitativo richiesto dalla normativa;
  • le opere realizzate da Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree demaniali da realizzarsi da parte di Enti istituzionalmente competenti;
  • le opere pubbliche di interesse regionale, provinciale e comunale di cui all’articolo 10 della legge regionale 15/2013;
  • le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di accordi di programma (Dlgs 267/2000, Lr 24/2017);
  • altre opere di interesse sovracomunale la cui autorizzazione è in capo ad altri soggetti.

Sono comunque fatti salvi gli adempimenti di cui alla Lr 19/08 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

2. Interventi urgenti. Gli interventi relativi a edifici, manufatti ed esemplari arborei tutelati dal Regolamento del verde, che si rendano strettamente necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone, possono essere eseguiti senza preventivo titolo abilitativo presentando una comunicazione di avvio dei lavori relativa alla sussistenza del pericolo corredata da perizia redatta da tecnico abilitato, e una documentazione fotografica relativa allo stato di fatto antecedente gli interventi. Le opere sopradescritte non possono prevedere o precostituire la realizzazione definitiva dell'opera, la quale potrà completarsi solo con il titolo abilitativo previsto dal presente Regolamento. Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dovrà seguire un progetto a sanatoria, gratuito, per i lavori oggetto della precedente comunicazione. Nel caso di lavori di somma urgenza, diretti ad eliminare situazioni di concreto pericolo per la pubblica incolumità, l’interessato provvede alla presentazione dell’istanza di autorizzazione sismica o al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, secondo le discipline in materia sismica, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori. In caso di interventi urgenti in zona di vincolo idrogeologico dovrà essere presentata apposita istanza di autorizzazione in sanatoria relativa al vincolo idrogeologico, secondo i tempi e la procedura prevista dallo specifico Regolamento comunale. (Vedi) Nel caso di edifici con vincolo di cui all'art. 10 del Dlgs 42/2004 la procedura di urgenza è in capo alla Soprintendenza. Nel caso di edifici di interesse storico-architettonico l'opera di rimozione del pericolo non può comportare la demolizione dell'edificio. Nel caso di interventi relativi ad esemplari arborei tutelati dal Regolamento del verde la comunicazione dovrà essere inviata agli Uffici comunali competenti. Entro i 30 giorni successivi alla data della comunicazione dovrà pervenire apposita istanza.


Art.98 Variazioni essenziali e relativo titolo abilitativo

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)


Art.99 Variazioni minori in corso d’opera e relativo titolo abilitativo

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi) Dpr 380/01 – testo unico per l’edilizia. (Vedi)


Art.100 Titoli edilizi in sanatoria (accertamento di conformità)

1. Condizioni. Nel caso di interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo o in assenza di questo, l'avente titolo può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o depositare Scia in sanatoria ai sensi dell'art. 17, commi 1 o 2 della Lr 23/2004. La richiesta di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività di cui al presente comma possono essere presentate fino alla conclusione delle procedure sanzionatorie. È altresì possibile procedere al deposito, di Comunicazione di inizio lavori (CIL) con le modalità previste dalle norme sovraordinate. Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi) Dpr 380/01 – testo unico per l’edilizia. (Vedi)
2. Sanzioni amministrative. Nei casi di accertamento di conformità sono comunque dovute, oltre alle somme a titolo di oblazione ai sensi della normativa sovraordinata, anche le sanzioni amministrative in materia di edifici vincolati ai sensi della parte II del Dlgs 42/2004 o tutelati ai sensi degli strumenti urbanistici comunali e graduate come definito nelle Disposizioni tecnico-organizzative di cui all'art. 81
3. Sanatorie parziali. È possibile presentare richiesta di permesso o depositare Scia in parziale sanatoria qualora nel progetto edilizio siano presenti oltre che opere da sanare anche opere ancora da realizzare. Viene ammessa la possibilità di presentare un titolo unificato esclusivamente a fini di snellimento procedurale, pertanto eventuali opere abusive soggette a demolizione a seguito di ordinanza, seguono i tempi indicati nella stessa e non quelle del titolo abilitativo ordinario. Per quanto attiene ai termini del rilascio del permesso di costruire a parziale sanatoria si applicano i termini del procedimento del permesso di costruire ordinario ma, in caso di scadenza del termine, non matura il silenzio assenso in quanto prevale la procedura definita per il permesso in sanatoria, di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Abusi minori. Qualora siano trascorsi 5 anni dalla loro ultimazione le opere abusivamente eseguite che non abbiano comportato aumento di superficie utile, trasformazione di superficie accessoria in utile, alterazione della sagoma o nuova costruzione, si ritengono sanati a tutti gli effetti amministrativi, e non si procede pertanto all'applicazione delle relative sanzioni. L'esistenza dei presupposti per la prescrizione dovrà essere comprovata con atto sostitutivo di notorietà. Il termine di prescrizione del mutamento di destinazione d’uso è di anni 10 e deve essere dimostrato anche con documentazione probatoria. La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi degli artt. 10 e 12 del Dlgs 42/2004, a condizione che sia ottenuto il benestare della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali. La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 Parte Terza a condizione che sia stato ottenuto l'accertamento di compatibilità paesaggistica limitatamente agli interventi accertabili ai sensi del Dlgs 42/2004. La prescrizione è applicabile anche quando le opere abusive hanno interessato parti strutturali dell'edificio a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 22 comma 1 della Lr 19/08(Vedi) e che le opere non siano state eseguite in violazione della normativa sismica. È comunque sempre possibile, ove ve ne siano i presupposti, la sanatoria o la legittimazione di tali difformità con il pagamento delle sanzioni previste dalla legge.
5. Tolleranze costruttive. Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)
6. Sanzioni pecuniarie. Per le modalità di applicazione e calcolo della sanzione pecuniaria valgono le Disposizioni Tecnico Organizzative di cui all’art. 81.


Art.100bis Comunicazione di inizio lavori: procedura

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)


Art.101 Segnalazione certificata di inizio attività: procedura

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)


Art.102 Permesso di costruire: procedura

Legge Regionale 15/2013 Semplificazione dell’attività edilizia. (Vedi)
Permesso di costruire convenzionato. Quando la normativa del POC preveda l'intervento edilizio con permesso di costruire convenzionato, lo stesso potrà essere rilasciato esclusivamente previa stipulazione della convenzione disciplinante la realizzazione delle dotazioni territoriali, le relative garanzie e sanzioni in caso di inadempimento. In casi particolari, il Comune potrà valutare la possibilità, per il concessionario, di obbligarsi tramite promessa unilaterale (atto unilaterale d'obbligo), in luogo della stipulazione della convenzione. Il progetto edilizio per l'esecuzione degli edifici e le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti dovranno realizzarsi contestualmente con appositi titoli. 


Art.103 Autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.(Vedi)


Art.104 Valutazione preventiva

Il proprietario o l’avente titolo alla presentazione della Scia o alla richiesta di permesso di costruire, può chiedere preliminarmente una valutazione sull’ammissibilità dell’intervento, presentando specifica domanda allo Sportello, di cui all’art. 75 comma 3 del Rue, secondo le modalità individuate nelle Disposizioni tecnico-organizzative in caso di:
a) progetti soggetti a intervento di nuova costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione di intero edificio;
b) insediamento di un uso soggetto a verifica di ammissibilità urbanistica (art. 30 del Rue) per interventi di nuova costruzione, consistenti in opere di edificazione ex novo, e negli interventi di ristrutturazione di intero edificio che comportino variazione dell'uso precedentemente insediato.


Art.105 Controllo sulle opere soggette a Scia

Atto di Coordinamento regionale sui controlli delle pratiche edilizie. (Vedi)


Art.106 Impianti di distribuzione dell'energia elettrica

Procedura. L'autorizzazione delle cabine di trasformazione primaria è soggetta a procedura ai sensi della Lr 10 del 22 febbraio 1993 e s.m. e i., la loro costruzione è soggetta a permesso di costruire. La nuova costruzione delle cabine di trasformazione secondaria è soggetta a procedura di permesso di costruire ai sensi della Lr 10 del 22 febbraio 1993 e s. m. e i. (Vedi) La nuova costruzione di cabine non soggette alla procedura di cui alla Lr 10/93 è attuata con deposito di Scia ai sensi della Lr 15/03.


Art.107 impianti di telefonia mobile e servizi assimilati

La realizzazione e riconfigurazione di impianti funzionali alla telefonia mobile è soggetta alla normativa specifica. Nel caso di richiesta di nuovo impianto in nuovo sito le opere sono soggette a Permesso di costruire nell’ambito del procedimento unico gestito dal Suap. (Vedi)
Per impianti esistenti, nel caso di riconfigurazione, sono previste le procedure semplificate comprensive delle verifiche di localizzazione urbanistico-edilizie, ambientali ed eventuale autorizzazione paesaggistica.


Art.108 Impianti radiotelevisivi

Procedure. La materia, secondo quanto previsto dalla Lr 30/2000, è disciplinata dal Plert (Piano di Localizzazione delle Emittenti RadioTelevisive). Il progetto è finalizzato a comporre le diverse esigenze pubbliche e private, quali: contenimento del campo elettromagnetico, contenimento dell'impatto paesaggistico, soddisfacimento delle esigenze di servizio, con garanzia di pari diritti per tutti i soggetti esercenti. Il progetto per la realizzazione o riqualificazione del sito, condiviso da tutti i titolari di autorizzazione ministeriale alla trasmissione, deve prevedere: - la documentazione radioelettrica di cui alla Delibera regionale 1138/08 e smi; - la documentazione paesaggistica di cui al Dlgs 42/2004 e ai successivi decreti applicativi; - l'indicazione dei titoli di proprietà dei tralicci e degli impianti di collegamento, diffusione, a terra. Nel caso in cui siano vigenti ordinanze di riduzione a conformità, il progetto corrisponde a Piano di risanamento di cui all'art. 7 comma 2 della Lr 30/2000. L'autorizzazione al progetto costituisce permesso di costruire delle parti comuni alle diverse emittenti (tralicci, apparati a terra, allacciamenti, impianti di trasmissione del segnale, ecc.). Sono soggetti a permesso di costruire gli impianti di diffusione con dipoli; sono soggetti a Scia gli impianti di diffusione con pannelli radianti. Ai sensi dell’art. 2 ter della Lr 30/2000, introdotto dall’art. 16 della Lr 4/2007, gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 watt sono soggetti alla sola comunicazione al Comune ed all'ARPA quarantacinque giorni prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli articoli 6 bis e 11 della Lr 30/2000. (Vedi)